ASSOCIAZIONE ACCOGLIENZA SENZA CONFINI ONLUS

REGOLAMENTO PER L’ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI MINORI NELL’AMBITO DEL PROGETTO CHERNOBYL DI PREVENZIONE SANITARIA E SCAMBIO INTERCULTURALE

Linee generali

Art. 1

Il fine del progetto è esclusivamente quello di offrire una ospitalità temporanea ai minori provenienti dalla Repubblica Belarus allo scopo di garantire loro un salutare cambio d’aria quale forma di sostegno per le conseguenze dovute dal Disastro di Chernobyl con uno spirito di solidarietà e nel contempo attivare tutta una serie di attività finalizzate allo scambio culturale, sociale e di conoscenza.

Art. 2

Il periodi accoglienza temporanea saranno compatibili con quanto stabilito dalle normative che regolano i progetti di accoglienza temporanea in Italia e nei paesi di provenienza dei minori.

In linea di massima l’Associazione predilige  l’accoglienza nei periodi non scolastici estivi (1 o 2 mesi) e durante i periodi delle feste natalizie e di fine anno (massimo 30 giorni) nel rispetto comunque del limite massimo di soggiorno complessivo previsto dalle normative in vigore.

Art. 3

L’ospitalità si rivolge a tutti i minori, indifferentemente dal loro status giuridico (famiglia, sotto tutela, proveniente da orfanotrofio), senza distinzioni di razza, religione, condizione sociale e non deve avere altra finalità se non il cambio d’aria e lo scambio culturale. L’adesione ai progetti di accoglienza presuppone il massimo rispetto  e comprensione delle differenti realtà di vita, costume, tradizione e cultura, esistenti fra paese di provenienza e paese di accoglienza.

Art. 4

L’Associazione, nell’intento di agevolare e consolidare la socializzazione e un costruttivo scambio culturale, al fine di garantire la continuità affettiva e relazionale, predilige il rientro del minore in Italia presso la stessa famiglia in modo da evitare lo stress psicologico del bambino e della famiglia stessa, agevolando l’adattamento ai costumi e al modo di vita di entrambi. Ogni minore, quindi può ritornare presso la stessa famiglia nei progetti successivi, a meno che vi siano indisponibilità, rinunce, o cause di forza maggiore. In questo caso il minore,  potrà, se possibile, essere affidato ad altra famiglia

Art. 5

L’età dei minori accolti è quella stabilità dalle normative italiane e del paese di provenienza che regolano i progetti di accoglienza. In linea generale in caso di prima accoglienza l’età del minore ospitato non potrà superare i 12 anni, tale limite non si applica in caso di prima accoglienza di fratello o sorella di un minore straniero già accolto nello stesso nucleo familiare italiano. I minori già accolti in precedenza possono essere ospitati nuovamente dalla stessa famiglia sino al raggiungimento del limite massimo d’età previsto dalle normative italiane e straniere.

Art. 6

Tutte le spese di gestione del Progetto sia in Italia che all’estero sono a completo carico della parte italiana, fanno eccezione le pratiche per il rilascio del passaporto del minore e del documento di autorizzazione all’espatrio, che devono essere fatte personalmente dai tutori dei minori. In caso di particolari difficoltà organizzative, sentito il parere del proprio rappresentante in Belarus l’Associazione può farsi carico di dare il proprio sostegno nel disbrigo  di tali documenti.

Art. 7

Fanno parte integrante del Progetto di Accoglienza:

  • Le attività di preparazione all’accoglienza svolte attraverso riunioni e seminari rivolti ai nuclei familiari alla prima esperienza di ospitalità temporanea, con il contributo di psicologi, pedagogisti, mediatori culturali, operatori dell’Associazione. La partecipazione a tali iniziative è obbligatoria e non derogabile.
  • Le attività propedeutiche all’accoglienza destinate alla generalità delle famiglie accoglienti (vecchie e nuove famiglie).
  • Le attività a carattere sociale, ricreative finalizzate ad evitare l’isolamento ed a migliorare la qualità del soggiorno. Le famiglie accoglienti sono tenute a garantire la presenza dei minori a queste iniziative, le quali sono preventivamente comunicate dall’Associazione e collaborare attivamente alla loro riuscita.
  • Le attività di cooperazione umanitaria e di cooperazione allo sviluppo realizzate dall’Associazione (direttamente o con altri organismi) nei paesi di provenienza dei minori. Le famiglie accoglienti con la partecipazione ai progetti di accoglienza contribuiscono al sostegno dei programmi di cooperazione dell’associazione.

Art. 8

L’associazione, al di là del contratto di collaborazione con una Fondazione residente nel paese straniero, individua un proprio referente in loco e costituisce un proprio nucleo di collaboratori locali che agiscono in stretto contatto con l’associazione stessa, per meglio garantire l’efficace gestione del progetto di accoglienza e delle altre attività di cooperazione.

Art. 9

E’ compito comune dell’Associazione e delle famiglie accoglienti:

  • garantire la tutela dei minori partecipanti ai programmi di accoglienza allo scopo di evitare abusi e prevenire forme di sofferenza fisica o psicologica nei suoi confronti.
  • salvaguardare i minori da possibili influssi negativi esercitati dai media (visione di scene televisive violente e/o scioccanti, logica consumistica, ecc.)
  • evitare il crearsi di aspettative diverse dallo scopo del progetto
  • garantire al minore le proprie libertà culturali e religiose;
  • promuovere le iniziative di accoglienza nell’ambito del proprio territorio (conferenze, riunioni esplicative, volantinaggio, ecc.)
  • organizzare raccolte di fondi, richieste di contributi ad Enti e Ditte, nella più ampia trasparenza e nel rispetto delle leggi e dello statuto;
  • garantire la necessaria assistenza sanitaria ai minori prendendo accordi preventivi con medici di base e strutture sanitarie della propria zona informandole sempre e comunque gli accompagnatori, l’Associazione e le preposte autorità dei paesi di provenienza dei minori.

Art. 10

Ogni bambino ha una copertura assicurativa che prevede una copertura per vari rischi e prestazioni a carattere infortunistico, sanitario, oltre chiaramente la copertura dei Servizi Sanitari Regionali delle Regioni che prevedano tale opportunità per i minori stranieri accolti nell’ambito di programmi di solidarietà.

Art. 11

Tutti i bambini e gli adulti accompagnatori devono ottenere un regolare permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura della Provincia del comune  ove risiederanno. Tali incombenze sono gestite direttamente dall’Associazione attraverso il Presidente, Segretario o propri delegati.

Art. 12

L’affidamento dei minori alle famiglie accoglienti avviene immediatamente dopo il loro arrivo in locali idonei a tale scopo.  Per i bambini alla prima accoglienza il materiale affidamento del bambino è preceduto da una breve consultazione fra famiglia e adulto accompagnatore straniero, al fine di conoscere la presenza di eventuali patologie mediche e necessità particolari che emergano dalla consultazione del certificato medico che di solito accompagna il minore o eventuali altri documenti. Tale consultazione può riguardare anche i bambini già ospitati in precedenza per fatti nuovi intervenuti.

Art. 13

Al momento dell’affidamento del bambino alla famiglia accogliente, vengono consegnati i seguenti documenti:

  • Attestato di Affidamento firmato dal Presidente dell’ Associazione o dal Segretario nel quale vengono riportate le generalità del minore (nome, cognome, data di nascita, numero di passaporto), le generalità della famiglia accogliente, la sigla COMIN del Progetto di Accoglienza e il periodo del soggiorno. I passaporti dei minori vengono trattenuti dall’associazione per il disbrigo di tutte le formalità relative al permesso di soggiorno.
  • Comunicazione contenente gli indirizzi di tutti i punti assistenza accompagnatori a disposizione, i cellulari dati in dotazione agli adulti accompagnatori, il cellulare del Presidente, del Segretario, dell’eventuale capogruppo, del mediatore culturale. Inoltre viene indicato luogo, data e orario del raduno per il rientro in patria dei minori (salvo cambiamenti che verranno tempestivamente comunicati dall’associazione).
  • Comunicazione di tutte le iniziative a carattere sociale, ricreativo e culturale previste durante il soggiorno, alle quali i minori devono partecipare, a seconda della natura dell’iniziativa, insieme alle famiglie accoglienti o senza di esse. Nel documento vengono indicare quali siano le iniziative a carattere obbligatorio per le famiglie destinatarie del documento e le modalità per comunicare la eventuale non partecipazione con l’indicazione contestuale della partecipazione ad altra iniziativa indicata nel documento.

Art. 14

I minori ospitati sono accompagnati da adulti accompagnatori con un rapporto numerico minori/accompagnatori stabilito dalle normative italiane e straniere che regolano tali progetti. La gestione e coordinamento di tali accompagnatori è svolta direttamente dall’Associazione. Gli accompagnatori svolgono una importante funzione di supporto alle famiglie durante l’accoglienza.

Ruolo delle Famiglie ospitanti

Art. 15

La famiglia ospitante aderisce alle iniziative di accoglienza con spirito solidaristico e con adeguata curiosità intellettuale e culturale, preparata eventualmente ad affrontare particolari difficoltà di comunicazione, cultura e problemi di salute del minore. La famiglia ospitante affronta l’esperienza con la massima attenzione e coerenza, al fine di non provocare disagi emotivi, shock psicologici, individualismo e assistenzialismo inopportuno nei confronti del minore ospite.

Art. 16

Non vi sono limiti di età, sesso, religione, status sociale e civile o di componenti del nucleo famigliare, purchè non vengano a mancare le prerogative che garantiscano al minore ospitato il beneficio di una serena vacanza. La differenza minima di età fra minore ospitato e persona accogliente (in caso di coppia – coniuge più giovane) è di 15 anni.

Art. 17

La preventiva richiesta di ospitalità da parte della famiglia è soggetta ad una verifica da parte dell’Associazione, dell’eventuale  Capogruppo, delle autorità competenti: Questura, Servizi Sociali (su richiesta dell’Associazione), Comitato per la tutela dei Minori stranieri che possono approvare o respingere la richiesta qualora non ritengano idonea la famiglia a questo tipo di iniziative.

Art. 18

Il capofamiglia al quale viene assegnato il minore ne è responsabile durante il soggiorno e deve garantire il suo rimpatrio entro i termini previsti nel Progetto di Accoglienza approvato o su richiesta dell’Associazione anche prima di tale termine. Qualsiasi violazione delle leggi che regolamentano tali iniziative verranno denunciate alle autorità competenti e perseguite nei termini di legge.

Art. 19

Ogni famiglia che aderisce al programma di ospitalità oltre alle spese di viaggio, assicurative e accessorie, deve garantire vitto e alloggio per tutta la durata del soggiorno al minore ospitato e ad essa affidato e contribuisce ai programmi di cooperazione nei paesi di provenienza dei minori.

Art. 20

Allo scopo di garantire sempre e comunque la sicurezza del minore ospitato, le famiglie dovranno garantire il massimo della trasparenza e disponibilità in modo da facilitare le attività di controllo e supervisione da parte dei responsabili dell’Associazione e delle strutture e autorità competenti che si occupano di vigilare sulla corretta ed effettiva applicazione dello statuto, del presente regolamento e delle norme che sovrintendono ai progetti di accoglienza.

Art. 21

Le famiglie devono garantire l’accesso e il contatto con i minori agli adulti accompagnatori stranieri, al Presidente dell’Associazione, al Segretario e agli altri responsabili e operatori del progetto, dare loro informazioni telefoniche se richieste, così come consentire di parlare telefonicamente con il minore, portare il minore al punto assistenza accompagnatori su richiesta.

Art. 22

Ogni famiglia ospitante ha l’obbligo di partecipare agli incontri organizzativi, formativi e informativi precedenti l’accoglienza, con la presenza, almeno di un familiare. L’assenza a tali incontri, potrà essere motivo ostativo per l’affidamento temporaneo del minore.

Art. 23

Nel caso di spostamento fuori dalla provincia anche di breve periodo, o di alloggio in una abitazione diversa da quella denunciata nella dichiarazione della Questura, la famiglia accogliente deve dare comunicazione preventiva all’Associazione tramite fax o e-mail. Il minore ospitato non può andare fuori dai confini italiani durante il periodo di accoglienza.

Art. 24

Per qualunque problema sanitario, la famiglia accogliente deve dare preventiva comunicazione all’associazione, così come in caso di ricovero. Per qualunque intervento di carattere invasivo sul bambino (per esempio esami), persino nel caso di anestesia dal dentista, è necessaria l’autorizzazione da parte del tutore da ottenersi a cura dell’associazione per il tramite delle competenti autorità straniere. Gli accordi diretti da parte delle famiglie ospitanti non hanno alcun valore e devono vedere sempre il coinvolgimento degli adulti accompagnatori e dell’associazione. Le richieste e le segnalazioni vanno fatte ad una accompagnatrice ed obbligatoriamente anche all’associazione.calòc

Art. 25

Le iniziative a carattere sociale e ricreative e culturali, gli incontri con gli accompagnatori, fanno parte integrante del Progetto di Accoglienza e sono inserite in un apposito programma che viene consegnato al momento dell’affidamento del minore, pertanto sono di norma obbligatorie.

L’assenza va preventivamente segnalata con congruo anticipo per fax  o per e-mail, garantendo comunque la propria presenza ad iniziative successive. La mancata partecipazione può essere valido motivo di esclusione dai successivi progetti e oggetto di segnalazione alle Autorità Competenti circa il mancato rispetto del presente regolamento.

Art. 26

Le famiglie accoglienti si impegnano formalmente a conoscere, accettare, rispettare e fare propri integralmente le leggi ed i regolamenti vigenti sia in Italia che nei paesi di origine, in materia di ospitalità  di minori, extracomunitari e non; e si impegnano a rispettare eventuali modificazioni.

Art. 27

Le famiglie accoglienti garantiscono di non versare in condizioni oggettive e soggettive che rendano anche solo sconsigliabile l’ospitalità dei minori;

Art. 28

Le famiglie accoglienti consentono l’elaborazione  e la gestione dei propri dati personali, al fine delle necessità di ufficio e del buon andamento della pratica relativa all’accoglienza;

Art. 29

Le famiglie accoglienti  devono essere ben consapevoli che i minori ospitati  non versano in stato di abbandono ne nella nazione di origine ne in Italia , in quanto costantemente curati e tutelati dalle autorità del proprio paese e dalle relative rappresentanze diplomatiche;

Art. 30

Le famiglie accoglienti sono consapevoli che, il responsabile del progetto, nell’esclusivo interesse del minore,  può   decidere la revoca dell’affidamento e l’allontanamento del minore dalla famiglia accogliente anche prima della scadenza del soggiorno previsto;

Art. 31

Le famiglie accoglienti sono consapevoli che il rientro in patria del minore accolto al termine del periodo di soggiorno previsto è un obbligo tassativo non derogabile che sarà eseguito dall’associazione  nel caso, per qualunque motivo, non provvedesse la famiglia secondo le indicazioni dell’associazione stessa  e alle quali non ci si può opporre.

Art. 31/BIS Le famiglie accoglienti sono consapevoli che un rinvio del rientro del minore per motivi di salute è giustificabile solo ed esclusivamente per grave patologia certificata da struttura ospedaliera che dichiari sotto propria responsabilità che il rientro alla data prefissata possa costituire per il paziente un grave pericolo di vita. L’eventuale rinvio è comunque temporaneo sino ad un miglioramento delle condizioni.

Art. 32

Le famiglie accoglienti devono segnalare all’Associazione e agli accompagnatori qualunque problematica sorgesse durante il soggiorno dei minori e si impegnano ad ospitare un accompagnatore per un breve periodo,  in caso di difficoltà di ambientamento del minore accolto; comunque anche in assenza di particolari questioni, le famiglie accoglienti  telefonano almeno 1 volta durante il soggiorno di 30 giorni e almeno 2 volte  durante il soggiorno di 60 giorni per informare gli adulti accompagnatori sull’andamento dell’accoglienza, dando l’opportunità al minore di parlare direttamente con gli accompagnatori stessi.

Art. 33

Le famiglie accoglienti si impegnano a non interferire nei rapporti fra associazione e accompagnatori stranieri, i quali rispondono gerarchicamente al Presidente dell’Associazione.

Art. 34

Le famiglie accoglienti si impegnano a consentire ai minori accolti di telefonare in patria al momento dell’arrivo e successivamente con intervalli di una settimana, 10 giorni.

Art. 35

Le famiglie accoglienti al momento di aderire al progetto possono dare indicazioni circa il sesso e l’età (nei limiti del presente regolamento e delle norme) del minore che si intende  ospitare al solo fine di facilitarne l’inserimento nel nucleo familiare durante il periodo di soggiorno temporaneo (in considerazione della presenza di altri figli, nipoti, altri bambini vicini di casa etc)

Art. 36

Al momento dell’affidamento temporaneo, la famiglia ospitante firma la scheda di presa responsabilità e riceve i documenti previsti all’articolo 13 del presente regolamento. L’affidamento avviene secondo le modalità previste all’art. 12 del presente regolamento.

Art. 37

Gli adulti accompagnatori, il Presidente, il Segretario dell’Associazione sono a disposizione 24 ore su 24 delle famiglie ospitanti per qualsiasi necessità. Al fine di agevolarne la reperibilità ogni interprete o accompagnatore parlante la lingua italiana è dotata di telefono cellulare.

Art. 38

L’associazione è esonerata da ogni responsabilità nel caso di anticipi o ritardi rispetto alle date stabilite dell’arrivo o della partenza dei minori accolti.

La quota in acconto  stabilita quale contributo per la realizzazione del progetto e la quota di adesione non sono rimborsabili in caso di rinuncia al progetto. La quota in saldo è rimborsabile solo se si rinuncia entro il 28 maggio in caso di Progetto Estate – “2 mesi o Luglio”, entro il 28 giugno in caso di Progetto Estate – “Agosto”, entro il 15 novembre in caso di Progetto Natale. In caso di mancato arrivo di minore richiesto nominativamente dalla famiglia, non spetta alcun rimborso. Si precisa che l’attivazione del Progetto anche in caso di mancato arrivo del minore prevede tutta una serie di spese non recuperabili da parte dell’associazione.

Art. 39

I costi a carico di ogni famiglia ospitante potranno essere parzialmente abbattuti in caso di contributo a tal fine da parte dell’Amministrazione Comunale di residenza

Accompagnatori adulti dei minori accolti temporaneamente.

Art. 40

Così come riportato dall’art. 14 del presente regolamento, i minori ospitati sono accompagnati da adulti accompagnatori con un rapporto numerico minori/accompagnatori stabilito dalle normative italiane e straniere che regolano tali progetti. La gestione e coordinamento di tali accompagnatori è svolta direttamente dall’Associazione. Gli accompagnatori svolgono una importante funzione di supporto alle famiglie durante l’accoglienza. Le funzioni di accompagnatore vengono svolte, nel rispetto delle nome previste, dalle seguenti figure:

  • Interpreti o comunque persone con un buon grado di conoscenza della lingua italiana;
  • Insegnanti ed educatori, animatori con una buona capacità di gestione e di relazione con i minori;
  • Medici e personale paramedico;
  • Referenti e operatori dell’associazione all’estero i quali collaborano alle fasi del progetto in loco, garantiscono una buona conoscenza dei minori e una ottima integrazione con la struttura dell’associazione.

Art. 41

Il viaggio, il vitto e l’alloggio, i rimborsi spese e le altre  spese accessorie relative agli accompagnatori, fanno parte dei costi di gestione dei progetti. L’importo del rimborso forfetario a titolo di piccole spese spettante agli accompagnatori, è stabilito ad ogni progetto dal direttivo dell’associazione.

Art. 42

Fra gli accompagnatori presenti, il Presidente o il Segretario dell’Associazione può individuare una o più figure ricoprenti il ruolo di coordinatori. Gli accompagnatori e gli eventuali coordinatori rispondono in via gerarchica al presidente dell’Associazione.

Art. 43

Di regola tutti gli accompagnatori che conoscono la lingua italiana vengono forniti di linea cellulare che dovrà essere raggiungibile 24 ore su 24, i cui numeri sono forniti a tutte le famiglie accoglienti. Il rapporti accompagnatori – linee cellulari non può essere comunque inferiore a ½.

Art. 44

Gli accompagnatori vengono di solito alloggiati presso struttura con servizio di vitto e alloggio e in via del tutto eccezionale presso famiglia con un contributo per il vitto versato dall’associazione direttamente a tale famiglia. Gli accompagnatori devono rispettare le regole di convivenza stabilite dalle strutture che li accolgono, tenuto, in particolare conto, che spesso trattasi di strutture di accoglienza gestite da enti religiosi.

Art. 45

Le strutture accoglienti gli accompagnatori, fungono anche da punto assistenza, presso i quali le famiglie accoglienti possono recarsi, previo preavviso telefonico.

Art. 46

Gli accompagnatori garantiscono, a turno, il presidio, in orari prestabiliti, dell’Ufficio dell’Associazione che fungerà da ulteriore punto di assistenza. Tale presidio può essere garantito  anche presso i gruppi o le associazioni referenti dotate di locale aperto al pubblico.

Art. 47

L’attività di assistenza e controllo svolta dagli accompagnatori e di verifica dell’andamento dell’accoglienza viene svolta con i seguenti mezzi:

  • Per via telefonica, con strumenti out-bound (chiamate verso le famiglie) e in–bound (ricezione di chiamate da parte delle famiglie sia sui cellulari in dotazione che al telefono fisso dell’associazione durante i presidi)
  • Con visite domiciliari presso le famiglie accoglienti, eventualmente anche senza preavviso:
  • Durante gli incontri con i minori previsti nelle iniziative a carattere ricreativo, sociale, culturale fissati durante l’accoglienza.
  • Con brevi soggiorni presso la famiglia accogliente, se ritenuto necessario.
  • Con apposite convocazioni delle famiglie accoglienti presso i punti assistenza e gli uffici dell’associazione.In tutte queste attività gli accompagnatori possono contare sulla fattiva collaborazione dell’associazione e dei suoi rappresentanti.

Art. 48

In caso di ricovero del minore in accoglienza, gli accompagnatori garantiscono a turno un presidio presso la struttura ospedaliera.

Art. 49

In caso di visita medica ordinaria o in urgenza presso il pronto soccorso, gli accompagnatori sono a piena disposizione delle famiglie accoglienti per garantire un supporto linguistico e psicologico.

Art. 50

Gli accompagnatori partecipano attivamente alla realizzazione delle iniziative a carattere ricreativo e sociale previste durante l’accoglienza.

Altre norme

Art. 51

Ogni famiglia ospitante e ogni accompagnatore  deve rispettare lo statuto, il presente regolamento e le decisioni dal direttivo dell’Associazione e del Presidente. Il presente regolamento e lo  statuto sono consultabili al sito dell’associazione www.accoglienzasenzaconfini.it o in supporto cartaceo su richiesta.

Art. 52

Per qualsiasi altra norma o regola non citata sul presente regolamento fanno fede gli articoli dello statuto ed i regolamenti supplementari decisi ed approvati dal Consiglio direttivo nonché le norme legislative in corso.